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Tribunali Emilia-Romagna > Contratti collettivi
Data: 14/03/2008
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Iginio V. / Doreca
TRIBUNALE DI PARMA - DIRITTO DI ASSEMBLEA – CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO CHE NE RICONOSCE LA TITOLARITA’ IN CAPO ALLE OO.SS. PROVINCIALI – LEGITTIMITA’


Art. 28 legge n. 300/1970

Art. 8 CCNL Industrie Alimentari

Art. 20 Legge n. 300/1970

 

            Parmovo da tempo pervicacemente rifiuta di consentire lo svolgimento di assemblee all’interno dell’unità produttiva nella quale non esiste R.S.A.;sicchè la convocazione delle stesse viene fatta dalle OO.SS. provinciali, cui l’art. 8 del C.C.N.L. industrie alimentari estende il relativo potere. In un primo tempo Parmovo lo ha fatto asserendo di non avere, all’interno dello stabilimento, spazi utili allo scopo; vista respinta, ovviamente, tale tesi, con un primo decreto ex art. 28 S.L., ha proposto opposizione, sostenendo illegittima la convocazione da parte della Flai-Cgil e delle altre OO.SS. provinciali, perché l’art. 8 del C.C.N.L., che loro conferisce tale facoltà, sarebbe illegittimo; infatti, a suo dire, l’art. 20 S.L. riserverebbe il diritto di convocazione esclusivamente alla R.S.A.

            A fronte di una nuova richiesta di assemblea, ha ancora rifiutato di consentirla; proposto, perciò, dalla Flai un secondo ricorso ex art. 28, ha avanzato la tesi da ultimo riassunta, chiedendo altresì che il procedimento venisse sospeso ex art. 295 cpc. o, in subordine, che i due procedimenti fossero riuniti.             Il Giudice ha respinto l’istanza di sospensione affermando che proprio l’identità di questioni giuridiche da risolvere esclude quel rapporto di pregiudizialità a fronte del quale è necessaria la sospensione del nuovo procedimento. Ha respinto l’istanza di riunione dei due procedimenti essendo gli stessi in fasi diverse ed aggiungendo che la riunione impedirebbe alla parte soccombente di proporre l’opposizione, così … saltandosi la fase sommaria.     Nel merito, ha asserito che poiché l’ultimo comma dell’art. 20 S.L. consente alla contrattazione collettiva di stabilire ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, l’art. 8 del C.C.N.L. è pienamente legittimo.